Art. 4 (Convenzione)
speciali (1) Nonostante le disposizioni di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo' rilasciare autorizzazioni per uccidere o catturare foche in quantitativi limitati ed in conformita' con gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione per i seguenti fini: (a) provvedere il cibo indispensabile per gli uomini o i cani; (b) ai fini della ricerca scientifica; oppure (c) reperire esemplari per musei o istituti culturali o educativi. (2 Ciascuna Parte Contraente informera' nel piu' breve tempo possibile, le altre Parti Contraenti e lo SCAR riguardo ai suoi obiettivi ed al contenuto di tutte le autorizzazioni e lo SCAR riguardo ai suoi obiettivi ed al contenuto di tutte le autorizzazioni rilasciate in base al paragrafo (1) di questo Articolo e in seguito riguardo al numero di foche uccise o catturate in base a tali autorizzazioni.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
