[1]Collegamento fra le Nazioni Unite, il Governo e la FAO

[2]1. Le Nazioni Unite nomineranno un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per le Nazioni Unite fra il Governo e la FAO.

[3]2. Il Governo nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per il Governo fra le Nazioni Unite e la FAO.

[4]3. La FAO nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento per la FAO fra le Nazioni Unite ed il Governo. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art2 · fonte su Normattiva