[1]Rispetto dell'Accordo di Sede fra il Governo e la FAO

[2]Nulla nel presente Accordo costituira' in alcun altro modo una deroga dai rispettivi diritti e doveri della FAO e del Governo, di cui alle disposizioni dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura sulla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura del 31 ottobre 1950 (Legge n. 11 della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1951) e dello Scambio di Lettere fra la FAO ed il Governo del 15 marzo 1991 (Legge n. 114 della Repubblica Italiana, del 22 febbraio 1994). sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art15 · fonte su Normattiva