[1]Rispetto dell'Accordo di Sede fra il Governo e la FAO
[2]Nulla nel presente Accordo costituira' in alcun altro modo una deroga dai rispettivi diritti e doveri della FAO e del Governo, di cui alle disposizioni dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura sulla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura del 31 ottobre 1950 (Legge n. 11 della Repubblica Italiana del 9 gennaio 1951) e dello Scambio di Lettere fra la FAO ed il Governo del 15 marzo 1991 (Legge n. 114 della Repubblica Italiana, del 22 febbraio 1994). sp;
Testo vigente dal 10 novembre 1999
