locale 1. Il Governo nominera' un funzionario che fungera' da ufficiale di collegamento fra il Governo ed il Segretariato e sara' responsabile ed avra' l'autorizzazione necessaria, di concerto con il Segretario Esecutivo del Segretariato, per espletare le mansioni amministrative e quelle relative al personale per la Conferenza, come previsto dal presente Accordo. 2. Il Governo provvedera' a sue spese, ponendolo sotto la supervisione del Segretario Esecutivo del Segretariato, al personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato: (a) al fine di garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 3; (b) al fine di riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza; (c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze, autisti ecc.. Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato III al presente Accordo. 3. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretariato, parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, da prima dell'apertura a dopo la chiusura della Conferenza, per un periodo di almeno due settimane prima e sei giorni dopo. 4. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretario Esecutivo del Segretariato, un numero adeguato di membri del personale locale di cui al precedente paragrafo 2, al fine di mantenere i servizi notturni eventualmente necessari in relazione alla Conferenza.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art8 · fonte su Normattiva