[1]Trasporti

[2]1. Il Governo garantira' la disponibilita' di un trasporto adeguato, su base commerciale ragionevole, per tutti i partecipanti alla Conferenza e per il personale del Segretariato della Conferenza, nonche' per gli altri funzionari delle Nazioni Unite, da e verso l'aeroporto Leonardo da Vinci, per un periodo ragionevole precedente, concomitante e successivo alla Conferenza, come pure il trasporto fra gli alberghi principali ed i locali della Conferenza per la durata della Conferenza.

[3]2. Il Governo, di concerto con le Nazioni Unite, fornira' a sue spese un numero adeguato di automobili con autisti per uso ufficiale dei funzionari piu' importanti ed il Segretariato della Conferenza, nonche' eli altri trasporti locali richiesti dal Segretariato in relazione alla Conferenza, come specificato in Allegato IV. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art8 · fonte su Normattiva