DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non puo essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennita' previste dalla legge della Parte richiedente.
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
