DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non puo essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennita' previste dalla legge della Parte richiedente.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;41~trattato-art11 · fonte su Normattiva