[1]ARTICOLO IV
[2]Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.
Testo vigente dal 16 febbraio 2006
