[1]Cooperazione allo sviluppo e assistenza tecnica
[2]1. Le parti cooperano alla promozione del settore del turismo negli Stati del CARIFORUM firmatari, tenuto conto delle asimmetrie inerenti al rispettivo grado di sviluppo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:
- a)l'adeguamento dei sistemi di contabilita' nazionale al fine di facilitare l'introduzione dei conti satellite del turismo (CST) a livello regionale e locale;
- b)il rafforzamento, a livello regionale e locale, delle capacita' di gestione ambientale nelle zone turistiche;
- c)lo sviluppo di strategie di marketing via Internet per le piccole e medie imprese del settore dei servizi turistici;
- d)meccanismi in grado di assicurare l'efficace partecipazione degli Stati del CARIFORUM firmatari agli organismi internazionali di normazione che si occupano della definizione di norme sul turismo sostenibile; programmi finalizzati a raggiungere e garantire l'equivalenza tra le norme in materia di turismo sostenibile di livello nazionale/regionale e quelle di livello internazionale; programmi volti a innalzare il livello di rispetto delle norme sul turismo sostenibile da parte dei fornitori regionali di servizi turistici;
- e)programmi di scambio e formazione nel settore turistico, compresa la formazione linguistica, per i fornitori di servizi turistici.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
