[1]dei precedenti trattati internazionali
[2]1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati:
- a)Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912;
- b)Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925;
- c)Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;
- d)Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931;
- e)Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;
- f)Protocollo, firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912 a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni;
- g)Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), cosi' come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f);
- h)Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948 che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946;
- i)Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrera' in vigore. 2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sara' abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, dal comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
