[1]speciale applicabile alla coltivazione

[2]Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, e' a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art22 · fonte su Normattiva