[1]all'articolo 22 della convenzione unica

[2]L'articolo 22 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Quando la situazione nel paese o un territorio di Una Parte e' tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis e, a suo avviso, la misura piu' adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vietera' la coltivazione. 2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adottera' le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantita' necessarie alla Parte a scopi di ricerca, scientifica.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art12 · fonte su Normattiva