[1]del campo d'applicazione del controllo
[2]1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della sanita' e' in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa inviera' al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa. 2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica e le informazioni che egli riterra' pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica e' stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanita'. 3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia gia' elencata nella tabella I o tabella II.
- i)Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilita' di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I;
- ii)In attesa della sua decisione, presa in virtu' del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione puo' decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione;
- iii)Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che tale sostanza puo' dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa e' trasformabile in stupefacente, ne informera' la Commissione, la quale potra' allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II. 4. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che un preparato non puo', a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non e' facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', potra' inserire tale preparato nella tabella III. 5. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che uno stupefacente di cui alla tabella I puo' con particolare facilita' dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non e' compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', inserire tale stupefacente nella tabella IV. 6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', modificare l'una o l'altra tabella, sia:
- a)trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o
- b)cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso. 7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. La decisione entrera' in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione. 8 a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sara' sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sara' presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti.
- b)Il Segretario generale fara' pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e a tutte le Parti, che invitera' a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio.
- c)Il Consiglio potra' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso decidera' in ultima istanza. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo.
- d)In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione restera' in vigore. 9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
