Articolo XIII Relazione con altri accordi internazionali Nulla nella presente Convenzione sara' interpretato nel senso di limitare in qualsiasi maniera o di diminuire gli obblighi assunti da ogni Stato in base al Protocollo per la proibizione dell'uso in guerra di gas asfissianti, velenosi o di altri gas, e di metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, ed in base alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972.

Testo vigente dal 25 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~convenzione-artxiii · fonte su Normattiva