[1]transitorie
[2]1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione e' prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, cosi' come e' stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, cosi' come e' stato emendato. 2. Il Consiglio fissera' la data in cui entrera' in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumera' le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
