1. Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione o dei Protocolli, dette Parti si sforzeranno di dirimerla attraverso negoziati o qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta. 2. Se le Parti interessate non potranno appianare le loro controversie con i mezzi menzionati al paragrafo precedente, la controversia verra' sottoposta, di comune accordo, ad arbitrato alle condizioni stabilite nell'allegato A della presente Convenzione. 3. Nondimeno, le Parti contraenti, in qualunque momento, possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria a pieno diritto e senza speciali convenzioni, nei riguardi di ogni Parte che accetti lo stesso vincolo, l'applicazione della procedura di arbitrato in conformita' delle disposizioni dell'allegato A. Una tale dichiarazione e' notificata per iscritto al Depositario, che ne da comunicazione alle altre Parti.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art22 · fonte su Normattiva