[1]organi internazionali di controllo
[2]Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
