[1]organi internazionali di controllo

[2]Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art5 · fonte su Normattiva