[1]degli Organi internazionali di controllo

[2]L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art6 · fonte su Normattiva