[1]transitorie

[2]1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo cosi' come viene costituito dalla convenzione unica non emendata. 2. Il Consiglio economico e sociale fissera' la data in cui l'Organo cosi' come sara' costituito in virtu' degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrera' in funzione. A tale data, l'Organo cosi' costituito assumera', nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtu' della convenzione unica non emendata. 3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passera' da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni. 4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sara' stata fatta la prima elezione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art20 · fonte su Normattiva