[1]delle decisioni e raccomandazioni della Commissione
[2]Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno o dall'altro di tali organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
