[1]della Commissione

[2]La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:

  • a)a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3;
  • b)a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso:
  • c)a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;
  • d)ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art8 · fonte su Normattiva