[1]della Commissione
[2]La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare:
- a)a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3;
- b)a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso:
- c)a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;
- d)ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
