Art. 10 (Protocollo)
[1]all'articolo 20 della convenzione unica
[2]L'articolo 20 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:
- a)Produzione o fabbricazione di stupefacenti;
- b)Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
- c)Uso di stupefacenti;
- d)Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
- e)Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantita' sequestrate;
- f)Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche; e
- g)Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio. 2. a) Le statistiche, riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non piu' tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:
- b)Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono. 3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonche' le quantita' di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
