[1]del regime delle statistiche
[2]1. L'Organo fissera' il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indichera', a tal fine, i formulari. 2. L'Organo esaminera' le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione. 3. L'Organo potra' chiedere le informazioni supplementari che riterra' necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione che ivi si trova. 4. L'Organo non sara' competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessita' particolari.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
