Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento
Art. 13 (Protocollo)
[1]all'articolo 35 della convenzione unica
[2]L'articolo 35 della convenzione unica sara' modificato come segue: Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:
- a)assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
- b)si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
- c)collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
- d)controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
- e)si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
- f)forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtu' dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attivita' illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e
- g)forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potra' aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attivita' illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
