Art. 9 (Protocollo)
[1]all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica
[2]L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma di esso prescritti, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:
- a)Le quantita' di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;
- b)Le quantita' di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;
- c)Le quantita' di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime;
- d)La quantita' di stupefacenti che e' necessario aggiungere agli stocks speciali;
- e)La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinata alla coltura del papavero da oppio;
- f)La quantita' approssimativa d'oppio che sara' prodotta;
- g)Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici; e
- h)Le quantita' di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente. 2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sara' la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformita' con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.
- b)Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21-bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantita' specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima.
- c)Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sara' o la somma delle quantita' specificate ai commi a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantita' necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantita' specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa e' superiore alla prima.
- d)Le stime operate in virtu' dei commi precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo piu' opportuno per tener conto di qualsiasi quantita' sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonche' di qualsiasi quantita' prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile. 5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21-bis, le stime non dovranno essere superate.
Testo vigente dal 10 settembre 1974
