all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue: Misure contro l'abuso degli stupefacenti. 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi. 2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la postcura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti. 3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresi' tale conoscenza fra il grosso pubblico se e' il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art15 · fonte su Normattiva