[1]articolo 38-bis

[2]Il nuovo articolo qui di seguito sara' inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica: Articolo 38-bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa fara' in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art16 · fonte su Normattiva