[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961

[4]PREAMBOLO

[5]Le Parti, Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita', Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo, Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita', Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello, Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali, Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione, Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini, Convengono su quanto segue:

[6]Articolo 1 Definizioni

[7]1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

  • a)il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;
  • b)il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;
  • c)l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;
  • d)l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;
  • e)il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;
  • f)l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;
  • g)il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
  • h)il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
  • i)il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;
  • j)il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;
  • k)l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite;
  • l)l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;
  • m)i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;
  • n)il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
  • o)l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;
  • p)il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio;
  • q)l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L;
  • r)espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;
  • s)il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;
  • t)il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono:
  • u)le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'articolo 3;
  • v)l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
  • w)l'espressione "scorte speciali" indica le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessita' speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessita' speciali" deve intendersi conseguentemente;
  • x)il termine "scorte" indica la quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate:
  • I)A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;
  • II)Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio;
  • III)All'esportazione; ma non include le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:
  • IV)I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche;
  • V)In quanto scorte speciali.
  • y)Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che e' considerata come una entita' distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine "territorio" cosi' come e' adoperato negli articoli 42 e 46. 2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sara' considerato consumato allorche' sara' stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art1 · fonte su Normattiva