[1]Il Segretario generale trasmettera' una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrera' in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilira' il testo della convenzione unica cosi' come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmettera' la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

[2]FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sara' conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi Governi. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art22 · fonte su Normattiva