[1]ARTICOLO XVI Deposito e registrazione
[2](1) La Convenzione sara' depositata presso il Segretario Generale che ne trasmettera' copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito. (2) Non appena la Convenzione entrera' in vigore, il Segretario Generale ne trasmettera' il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 16 dicembre 1985
