[1]che le Parti devono fornire al Segretario generale

[2]1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione puo' richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:

  • a)un rapporto annuale relativo alla esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;
  • b)di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;
  • c)tutte le precisazioni che la Commissione chiedera' sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il piu' chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantita' in questione o per il metodo usato dai trafficanti illegali; e
  • d)i nomi ed indirizzi delle autorita' amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione. 2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potra' chiedere l'uso.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art18 · fonte su Normattiva