Dl TECNOLOGIA 1. Le Parti contraenti convengono di promuovere l'accesso alla tecnologia energetica e il suo trasferimento su base commerciale e non discriminatoria per favorire l'efficienza degli scambi di materiali e prodotti energetici e l'investimento e per realizzare gli obiettivi della Carta, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti rispettivi nonche' per la protezione dei diritti di proprieta' intellettuale. 2. Le Parti contraenti di conseguenza, nella misura necessaria a dare esecuzione al paragrafo 1, eliminano pertanto gli ostacoli esistenti, astenendosi altresi' dal crearne di nuovi, ai trasferimenti di tecnologia nel campo dei materiali e prodotti energetici e relative apparecchiature e servizi, fermi restando l'obbligo di non proliferazione e altri obblighi internazionali.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~art8 · fonte su Normattiva