ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Nuova Zelanda (di seguito denominati "Parti Contraenti") Considerando che le industrie cinematografiche dei due Paesi trarranno beneficio da una piu' stretta e reciproca cooperazione nella produzione di film; e Considerando che i film, in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche e dei due Paesi, trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo Accordo, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Ai fini del presente Accordo: 1.

  • A)per "film in coproduzione" si intende un film realizzato nei termini dell'approvazione congiunta delle Autorita' competenti dei due Paesi: (i) da uno o piu' produttori italiani (il"coproduttore italiano") con uno o piu' produttori neozelandesi (il "coproduttore neozelandese"); oppure (ii) da un cooproduttore italiano e da un cooproduttore neozelandese, insieme ad uno o piu' produttori di un Paese terzo con i quali il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Nuova Zelanda o la "New Zeland Film Commission" abbiano stipulato un Accordo di cooproduzione (terzo coproduttore); oppure (iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore neozelandese insieme ad uno o piu' coproduttori terzi.
  • B)per "film in coproduzione gemellata" si intendono: (i) due film che prevedano la partecipazione, anche solo finanziaria, del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri: (a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente, e (b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e, nel caso dell'altro film, il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo; oppure (ii) previa approvazione di entrambe le Autorita' competenti, tre o piu' film realizzati da coproduttori italiani e neozelandesi insieme ad uno o piu' terzi coproduttori con ognuno dei quali una o entrambe le Parti Contraenti, o la New Zeland Film Commission, abbiano stiptilato Accordi di coproduzione e dove: (a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori; e (b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo e nel caso di un altro dei film il coproduttore neozelandese abbia esercitato in maniera prevalente il controllo produttivo creativo;
  • C)per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tenere conto del formato, inclusi l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun Paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film. 2. Per "cittadini" si intendono: (a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani ed i cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea; (b) con riferimento alla Nuova Zelanda, i cittadini neozelandesi. 3. Quanto alla Nuova Zelanda, per "residenti" si intendono le persone che hanno diritto, secondo le leggi in vigore in quel momento in Nuova Zelanda, a risiedervi a tempo indeterminato. 4. Per "Autorita' competenti si intendono: (a) con riferimento all'Italia: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, (b) con riferimento alla Nuova Zelanda: la New Zealand Film Commission o altra Autorita' governativa indicata dal Governo della Nuova Zelanda.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;416~accordo-art1 · fonte su Normattiva