[1]Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale
[2]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[3]Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
[4]I sottoscritti, debitamente autorizzati, riuniti sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa della Organizzazione delle Nazioni Unite, avendo constatato che il 10 giugno 1958, alla conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Arbitrato commerciale internazionale, e' stata firmata a New York una Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, desiderosi, al fine di contribuire allo sviluppo del commercio europeo, di ovviare, nella misura del possibile, a certe difficolta' suscettibili di ostacolare l'organizzazione ed il funzionamento dell'arbitrato commerciale internazionale nelle relazioni tra persone fisiche o morali di paesi diversi dell'Europa, hanno convenuto sulle seguenti disposizioni:
[5]Articolo I
[6]Campo di applicazione della Convenzione
[7]1. La presente Convenzione si applica:
- a)alle convenzioni d'arbitrato concluse per risolvere le controversie sorte o che potrebbero sorgere da operazioni di commercio internazionale, tra persone fisiche o morali aventi, al momento della conclusione della Convenzione, la loro residenza abituale oppure la loro sede in Stati contraenti diversi;
- b)alle procedure e alle sentenze arbitrali basate sulle convenzioni di cui al paragrafo 1 a) del presente articolo.
[8]2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
- a)"convenzione d'arbitrato", sia una clausola compromissoria inserita in un contratto, sia un compromesso, contratto o compromesso firmati dalle Parti oppure contenuti in uno scambio di note, telegrammi o comunicazioni tramite telescriventi e, nei rapporti tra paesi le cui leggi non impongono la forma scritta alla Convenzione di arbitrato, ogni convenzione conclusa nelle forme ammesse da dette leggi;
- b)"arbitrato", la soluzione di controversie non solo ad opera di arbitri nominati per casi determinati (arbitrato ad hoc); ma anche ad opera di istituzioni di arbitrato permanente;
- c)"sede", il luogo dove si trova l'ente che ha concluso la convenzione d'arbitrato.
Testo vigente dal 6 luglio 1970
