[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO

[4]RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

[5]I Governi firmatari degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Considerando che una convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale e' stata aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961; Considerando tuttavia che alcune misure relative all'organizzazione dell'arbitrato di cui all'articolo IV della convenzione non sono applicabili che in caso di controversie fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la loro sede sia negli Stati contraenti ove, in base alle clausole dell'allegato alla convenzione, esistono comitati nazionali della camera di commercio internazionale, sia negli Stati ove non esistono tali comitati; Considerando che ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo X della convenzione summenzionata, le disposizioni di questa non pregiudicano la validita' di accordi multilaterali o bilaterali conclusi o da concludere, in materia di arbitrato, da Stati che ne sono Parti; Tenuto conto che la presente convenzione non pregiudica l'applicazione di una convenzione contenente la legge uniforme sull'arbitrato, attualmente in fase di elaborazione in seno al Consiglio d'Europa, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Articolo 1.

[7]Nei rapporti fra persone fisiche o giuridiche aventi la residenza abituale o la propria sede negli Stati Parti al presente accordo, i paragrafi da 2 a 7 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, aperta alla firma a Ginevra il 21 aprile 1961, sono sostituiti dalla seguente disposizione: "Se la convenzione di arbitrato non contiene indicazioni sull'insieme o su parte delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo IV della convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale, tutti i problemi che dovessero sorgere in merito alla costituzione o al funzionamento del tribunale arbitrale saranno sottoposti alla decisione della competente autorita' giudiziaria a richiesta della parte piu' diligente".

Testo vigente dal 16 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;851~art1 · fonte su Normattiva