[1]Articolo II
[2]Capacita' delle persone morali di diritto pubblico di sottomettersi all'arbitrato
[3]1. Nei casi contemplati all'articolo I, paragrafo 1 della presente Convenzione, le persone qualificate dalla legge applicabile nei loro confronti come "persone morali di diritto pubblico", hanno la facolta' di concludere validamente delle convenzioni di arbitrato.
[4]2. Ogni Stato puo' dichiarare, alla firma o alla ratifica della presente Convenzione o al momento dell'adesione, che detta facolta' e' subordinata alle condizioni esposte nella sua dichiarazione.
Testo vigente dal 6 luglio 1970
