[1]Articolo IV

[2]L'organizzazione dell'arbitrato

[3]1. Le Parti in una convenzione di arbitrato possono liberamente decidere:

  • a)che le loro controversie siano sottoposte ad una istituzione permanente di arbitrato; in tal caso, l'arbitrato si svolgera' secondo il Regolamento dell'istituzione designata; oppure
  • b)che le loro controversie siano sottoposte ad una procedura arbitrale ad hoc; in tal caso, le Parti avranno fra l'altro la facolta':
  • i)di designare gli arbitri o di stabilire le modalita' secondo le quali gli arbitri verranno designati in caso di controversia;
  • ii)di determinare il luogo dell'arbitrato;
  • iii)di stabilire le regole di procedura da seguirsi dagli arbitri.

[4]2. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc e, entro trenta (30) giorni dalla data della notifica della richiesta d'arbitrato al convenuto, una delle Parti non ha designato il suo arbitro, quest'ultimo verra' designato, salvo accordo contrario, su richiesta dell'altra Parte, dal Presidente della Camera di commercio competente del paese in cui la Parte in difetto ha la sua residenza abituale oppure la sua sede al momento della presentazione della richiesta di arbitrato. Il presente paragrafo si applica pure alla sostituzione di arbitri designati da una Parte o dal Presidente della Camera di commercio di cui dianzi.

[5]3. Se le Parti hanno deciso di sottoporre la soluzione delle loro controversie ad un arbitrato ad hoc affidato ad uno o piu' arbitri senza che la Convenzione d'arbitrato contenga l'indicazione sulle misure necessarie per l'organizzazione dell'arbitrato, quali quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, dette misure, qualora le Parti non si mettano d'accordo in proposito e salvo il caso contemplato al precedente paragrafo 2 saranno adottate dall'arbitro o dagli arbitri gia' designati. In mancanza di accordo fra le Parti sulla designazione dell'arbitro unico o in mancanza di accordo tra gli arbitri sulle misure da prendere, l'attore potra' rivolgersi, affinche' dette misure vengano prese, se le Parti hanno concordato il luogo dell'arbitrato, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale si trova il luogo concordato tra le Parti, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la residenza abituale oppure la sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato. Se le Parti non si sono accordate sul luogo dell'arbitrato, l'attore potra' rivolgersi, a sua scelta, sia al Presidente della Camera di commercio competente del paese nel quale il convenuto ha la sua residenza abituale o la sua sede al momento della presentazione della richiesta d'arbitrato, sia al Comitato speciale la cui composizione e modalita' di funzionamento sono specificate nell'Allegato alla presente Convenzione. Se l'attore non si avvale dei diritti che gli sono concessi ai sensi del presente paragrafo, detti diritti potranno essere esercitati dal convenuto oppure dagli arbitri.

[6]4. Il Presidente oppure il Comitato speciale potranno procedere, secondo il caso:

  • a)alla designazione di un arbitro unico, di un arbitro presidente, di un superarbitro o di un terzo arbitro;
  • b)alla sostituzione di uno o piu' arbitri designati secondo una procedura diversa da quella prevista al paragrafo 2 del presente articolo;
  • c)alla scelta del luogo dell'arbitrato, restando inteso che gli arbitri comunque possono scegliere un altro luogo di arbitrato;
  • d)alla fissazione, diretta o per via di riferimento al regolamento di una istituzione arbitrale permanente, delle norme di procedura che dovranno essere osservate dagli arbitri, qualora gli arbitri in mancanza di accordo fra le Parti in proposito, non abbiano fissato le loro norme di procedura.

[7]5. Se le Parti hanno deciso di sottomettere la soluzione delle loro controversie ad una istituzione arbitrale permanente, senza designare detta istituzione e non si mettono d'accordo su tale designazione, il richiedente potra' domandare detta designazione secondo la procedura prevista al precedente paragrafo 3.

[8]6. Se la Convenzione di arbitrato non contiene nessuna indicazione circa il genere di arbitrato (arbitrato tramite una istituzione permanente di arbitrato o arbitrato ad hoc), al quale le Parti abbiano deciso di sottoporre la loro controversia, e se le Parti non si mettono d'accordo su tale questione, l'attore avra' la facolta' di ricorrere in proposito alla procedura prevista al precedente paragrafo 3. Il Presidente della Camera di commercio competente o il Comitato speciale potranno sia rinviare le Parti ad una istituzione permanente di arbitrato, sia invitare le Parti a designare i loro arbitri entro un termine che avranno loro fissato ed a convenire entro lo stesso termine le misure necessarie al funzionamento dell'arbitrato. In quest'ultimo caso saranno applicabili i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

[9]7. Qualora entro 60 giorni dal momento in cui una delle richieste elencate ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo gli sara' stata rivolta, il Presidente della Camera di commercio, designata ai sensi di uno dei detti paragrafi, non abbia dato seguito alla richiesta, il richiedente potra' rivolgersi al Comitato speciale affinche' questi assuma le funzioni che non sono state adempiute.

Testo vigente dal 6 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;418~artiv · fonte su Normattiva