Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 14 (Convenzione)
Le difficolta' che potrebbero sorgere in occasione della trasmissione, a scopo di notifica o di comunicazione, di atti giudiziari saranno appianate per via diplomatica.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
