[1]Trasmissione per via consolare o diplomatica
[2]Ciascuno Stato-membro ha la facolta', in circostanze eccezionali, di utilizzare la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione, alle autorita' di un altro Stato designate e norma dell'articolo 2 o 3.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
