Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965
Art. 19 (Convenzione)
La presente Convenzione non si oppone a che la legge interna di uno Stato contraente permetta altre forme di trasmissione non previste negli articoli precedenti, per fini di notifica o di comunicazione, sul proprio territorio, degli atti che provengono dall'estero.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
