La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1 marzo 1954, purche' detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art22 · fonte su Normattiva