Art. 22 (Convenzione)
La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 1 a 7 delle Convenzioni relative alla procedura civile, rispettivamente firmate all'Aja, il 17 luglio 1905 e il 1 marzo 1954, purche' detti Stati siano Parti all'una o all'altra di dette Convenzioni.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
