Art. 23 (Convenzione)
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, ne' dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1 marzo 1954. Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
