La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all'Aja, il 17 luglio 1905, ne' dell'articolo 24 di quella firmata all'Aja il 1 marzo 1954. Detti articoli non sono tuttavia applicabili se non nel caso in cui si faccia uso di modi di comunicazione identici a quelli previsti da dette Convenzioni.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art23 · fonte su Normattiva