L'Autorita' o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorita' centrale dello Stato richiesto una richiesta in conformita' alla formula-modello allegata alla presente Convenzione, senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti ne' altra formalita' equivalente. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, il tutto in duplice esemplare.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
