Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L'Autorita' centrale e' organizzata secondo le modalita' previste dallo Stato richiesto.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
