Ciascuno Stato contraente designa una Autorita' centrale che assume, in conformita' agli articoli da 3 a 6, l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. L'Autorita' centrale e' organizzata secondo le modalita' previste dallo Stato richiesto.

Testo vigente dal 4 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-02-06;42~convenzione-art2 · fonte su Normattiva