1. La richiesta e' accompagnata: (a) da una spedizione della decisione; (b) in caso di decisione giurisdizionale pronunciata per difetto, dall'originale o da una copia certificata conforme di un documento attestante che il debitore ha ricevuto tempestivamente avviso o notifica dell'atto introduttivo d'istanza; (c) in caso di decisione amministrativa da un documento attestante che i requisiti previsti all'articolo 15 sono soddisfatti; (d) da ogni documento attestante che la decisione e' esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto tempestivamente un avviso della decisione. 2. Una traduzione debitamente certificata dei documenti e' fornita qualora cio' sia previsto dalla giurisdizione o dall'autorita' amministrativa dello Stato richiesto. Nessuna legalizzazione o formalita' analoga e' richiesta.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art18 · fonte su Normattiva