Art. 18 (Accordo multilaterale)
1. La richiesta e' accompagnata: (a) da una spedizione della decisione; (b) in caso di decisione giurisdizionale pronunciata per difetto, dall'originale o da una copia certificata conforme di un documento attestante che il debitore ha ricevuto tempestivamente avviso o notifica dell'atto introduttivo d'istanza; (c) in caso di decisione amministrativa da un documento attestante che i requisiti previsti all'articolo 15 sono soddisfatti; (d) da ogni documento attestante che la decisione e' esecutiva nello Stato di origine e che il debitore ha ricevuto tempestivamente un avviso della decisione. 2. Una traduzione debitamente certificata dei documenti e' fornita qualora cio' sia previsto dalla giurisdizione o dall'autorita' amministrativa dello Stato richiesto. Nessuna legalizzazione o formalita' analoga e' richiesta.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
