Ogni Stato contraente che abbia ragione di credere che sara' commessa una delle infrazioni di cui all'articolo 1 fornisce, in conformita' con le disposizioni della sua legislazione, nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati che, a suo avviso, potrebbero essere quelli di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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