1. Lo Stato Parte nel quale sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, dovra', ove abbia motivo di ritenere che un presunto trasgressore sia fuggito dal proprio territorio, comunicare a tutti gli Stati interessati, direttamente o per il tramite del Segretario generale delle Nazioni Unite tutti i fatti pertinenti riguardanti il reato commesso ed ogni informazione disponibile circa l'identita' del presunto trasgressore. 2. Ogni qualvolta sia stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 2 contro una persona internazionalmente protetta, ogni Stato Parte che sia in possesso di informazioni relative alla vittima ed alle circostanze del reato si adoperera' per trasmetterle, alle condizioni fissate dalle proprie leggi interne, complete e con la massima sollecitudine, allo Stato Parte per conto del quale la persona in questione stava esercitando le proprie funzioni.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;485~art5 · fonte su Normattiva