1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 3, in particolare:

  • a)adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati ad essere perpetrati all'interno o all'esterno dei loro territori;
  • b)scambiando informazioni in conformita' con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure, amministrative di altro genere oppurtune al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 3. 2. Quando il viaggio di una nave e' stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di un reato previsto all'articolo 3, lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art13 · fonte su Normattiva