1. La presente convenzione e' depositata presso il Segretario generale. 2. Il segretario generale:
- a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonche' tutti i membri dell'organizzazione;
- i)di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonche' della loro data;
- ii)della data dell'entrata in vigore della presente convenzione;
- iii)del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonche' della data alla quale esso e' stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;
- iv)della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformita' con la presente Convenzione;
- b)trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito. 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme e' trasmessa dal Depositario al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 9 gennaio 1990
