[1]Rapporto con altri accordi o intese

[2]1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o piu' Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate della presente convenzione.

[3]2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:

  • a)copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;
  • b)qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art20 · fonte su Normattiva