[1]Rapporto con altri accordi o intese
[2]1. La presente convenzione lascia impregiudicati gli accordi o le intese, vigenti o futuri, tra due o piu' Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo K.7 del trattato sull'Unione europea e che contengono disposizioni su materie disciplinate della presente convenzione.
[3]2. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:
- a)copia degli accordi o delle intese menzionati al paragrafo 1;
- b)qualsiasi denuncia di detti accordi o intese.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
