[1]Autorita' centrale
[2]Ciascuno Stato membro designa, all'atto della notificazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, un'autorita' centrale incaricata:
- a)di fornire informazioni agli organi mittenti;
- b)di ricercare soluzioni alle difficolta' che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti ai fini della notificazione;
- c)di trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione al competente organo ricevente.
[3]Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore piu' sistemi di diritto o gli Stati che abbiano unita' territoriali autonome possono designare piu' autorita' centrali.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
